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Conciliazioni e Mediazioni

 controversie civili e commerciali secondo il  D. Lgs. 4/03/2010 n. 28 attuativo della delega in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione di cui all’art.60 della Legge 18.6.09 n.69.

Decreto Legislativo del 31/12/1992 n. 546
art. 48
Conciliazione giudiziale.
(N.D.R.: "Vedi DM 31 marzo 2000, in GU 11 aprile 2000, recante
estensione dell'applicazione dei versamenti unitari con
compensazione ed approvazione del nuovo modello di pagamento per
l'esecuzione di tali versamenti, ai sensi degli articoli 17, comma
2, lettera h-ter, e 24, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997.
n.241").
Testo: in vigore dal 01/01/2005
1. Ciascuna delle parti con l'istanza prevista dall'articolo 33, puo'
proporre all'altra parte la conciliazione totale o parziale della
controversia.
2. La conciliazione puo' aver luogo solo davanti alla commissione
provinciale e non oltre la prima udienza, nella quale il tentativo di
conciliazione puo' essere esperito d'ufficio anche dalla commissione.
3. Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo verbale
nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d'imposta, di sanzioni e di
interessi. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle
somme dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione ovvero in
forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo,
ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano
i cento milioni di lire, previa prestazione di idonea garanzia mediante
polizza fideiussoria o fideiussione bancaria. La conciliazione si perfeziona
con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione
del processo verbale, dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata e
con la prestazione della predetta garanzia sull'importo delle rate
successive, comprensivo degli interessi al saggio legale calcolati con
riferimento alla stessa data, e per il periodo di rateazione di detto
importo aumentato di un anno. Per le modalita' di versamento si applica
l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994,
n. 592. Le predette modalita' possono essere modificate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive,
se il garante non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla
notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle somme
dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il competente
ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle
predette somme a carico del contribuente e dello stesso garante.
4. Qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non
abbia luogo nel corso della prima udienza, la commissione puo' assegnare un
termine non superiore a sessanta giorni, per la formazione di una proposta
ai sensi del comma 5.
5. L'ufficio puo', sino alla data di trattazione in camera di consiglio,
ovvero fino alla discussione in pubblica udienza, depositare una proposta di
conciliazione alla quale l'altra parte abbia previamente aderito. Se
l'istanza e' presentata prima della fissazione della data di trattazione, il
presidente della commissione, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e
delle condizioni di ammissibilita', dichiara con decreto l'estinzione del
giudizio. La proposta di conciliazione ed il decreto tengono luogo del
processo verbale di cui al comma 3. Il decreto e' comunicato alle parti ed
il versamento dell'intero importo o della prima rata deve essere effettuato
entro venti giorni dalla data della comunicazione. Nell'ipotesi in cui la
conciliazione non sia ritenuta ammissibile il presidente della commissione
fissa la trattazione della controversia. Il provvedimento del presidente e'
depositato in segreteria entro dieci giorni dalla data di presentazione
della proposta.
6. In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si
applicano nella misura di un terzo delle somme irrogabili in rapporto
dell'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione medesima. In ogni
caso la misura delle sanzioni non puo' essere inferiore ad un terzo dei
minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun
tributo.

 

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